Rappresentante classe genitore
LA/IL GENITORE ELETTO HA
il diritto di:
- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte e presso i propri/e rappresentanti al Consiglio di Istituto e presso il Comitato Genitori
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione alla Dirigente Scolastica, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato Genitori
- redigere e diffondere un verbale sintetico secondo il modello adottato dall’Istituto per tutti i genitori
- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo
- chiedere autorizzazione per la convocazione dell’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori lo richiedano o il/la rappresentante lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata alla Dirigente in cui sia specificato l’ordine del giorno
- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica
- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola quando non riservati e/o di suo interesse specifico
il dovere di:
- fare da tramite tra genitori e l’istituzione scolastica
- tenersi aggiornato/a riguardo la vita della scuola
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto/a e a quelle del Comitato Genitori, di cui fa parte di diritto
- informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori
- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta
- conoscere il Regolamento di Istituto
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola
La/Il genitore rappresentante di classe non ha il diritto di:
- occuparsi di casi singoli
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento)